DISPOSIZIONI IN MATERIA TESTAMENTARIA NONCHÉ SULLA DISCIPLINA DEI COGNOMI, NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

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Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055
Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica
 
Vittorio Emanuele III  
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
 
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
 
Art. 1. È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.
La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.
 
Art. 2. I cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.
 
Art. 3. I cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.
 
Art. 4. I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.
 
Art. 5. I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e la giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.
I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.
Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia, con provvedimento insindacabile.
Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.
 
Art. 6. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
 
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII  
Vittorio Emanuele
Mussolini, Solmi, Di Revel
 
Visto il Guardasigilli: Grandi